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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1115. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.1115.

  Dopo il comma 331, inserire i seguenti:

  331-bis. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132, e nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge, le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA) sono autorizzate, per il triennio 2018/2020, in deroga alla normativa vigente in materia di capacità assunzionali, a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per il contingente necessario ad assicurare le suddette attività. A tal fine, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni delle assunzioni, determinano annualmente i fabbisogni e i relativi piani occupazionali da sottoporre all'approvazione delle Regioni di riferimento. L'entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale. Per il medesimo triennio non si applicano, altresì, le norme limitative delle assunzioni di personale con forme contrattuali flessibili di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per un contingente necessario ad assicurare le attività di monitoraggio e controllo ambientale previste dalla normativa di settore e da appositi progetti di potenziamento.

  331-ter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

   b) al comma 69, le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  331-quater. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «sono deducibili nel limite del 94 per cento del loro ammontare».

  331-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le segmenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nelle misure del 94 per cento del loro ammontare»;

   b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura del 94 percento del loro ammontare»;

   c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  331-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 331-ter a 331-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

  331-septies. Le modifiche introdotte dai commi 331-ter a 331-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

ex 52-quinquies. 12.