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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.111. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.111.

  Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

  20-bis. Al comma 1, dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 «Testo Unico delle imposte sui redditi», dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente lettera:

   e-quater) i contributi versati per l'assistenza sanitaria integrativa, fino ad un massimo di 80 euro, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici.

  20-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 20-bis, stimati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ex 5. 27.