Dopo il comma 330, aggiungere i seguenti:
330-bis. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i Prefetti delle province della regione Lazio, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, e, in particolare, delle attività di combustione illecita dei rifiuti, sono autorizzati ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di un contingente massimo di 850 unità di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1o aprile 1981, n. 121.
330-ter. Almeno 500 unità del personale di cui al comma precedente dovrà essere impiegato nel territorio di Roma Capitale.
330-quater. Nel corso delle operazioni di cui al comma 330-bis i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.
330-quinquies. Il personale di cui al comma 330-bis è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2019.