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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1105. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.1105.

  Dopo il comma 330 aggiungere i seguenti:

  330-bis. Ai fini della messa in sicurezza del territorio e del patrimonio edilizio nazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano avviano, sulla base dei sistemi informativi territoriali forniti dalle istituzioni centrali competenti e coordinati dal Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), la predisposizione della cosiddetta cartografia informatizzata su supporto satellitare. Tale carta, denominata Carta di identità del territorio, è pubblicata sui siti informatici istituzionali delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Le amministrazioni procedenti concludono tassativamente il procedimento entro il 31 dicembre 2019.

  330-ter. Al fine di assicurare una conoscenza approfondita, efficiente e unitaria del territorio, la Carta di identità di cui al comma 1 individua le seguenti informazioni:

   a) le caratteristiche pedologiche, chimico-fisiche e idrogeologiche del suolo;

   b) la conoscenza della resistenza e della stabilità del suolo in relazione ai possibili effetti locali indotti da un evento sismico;

   c) i vincoli, di qualsiasi natura, gravanti sul territorio;

   d) la pianificazione del territorio, con particolare riferimento a quella urbanistica;

   e) la mappatura del suolo occupato da superfici artificiali;

   f) le rilevazioni e le analisi effettuate.

  330-quater. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad aggiornare costantemente la predetta carta e trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione dettagliata sulle attività svolte, segnalando le eventuali criticità. La relazione annuale può individuare, sulla base di idonee valutazioni da parte degli enti competenti, le aree da assoggettare prioritariamente ad un programma di messa in sicurezza del territorio.

  330-quinquies. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 330-bis, 330-ter e 330-quater per gli anni dal 2018 al 2020 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari ai 6,4 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

ex 52-quater. 10.