Al comma 329-quater sostituire le parole: trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore con le seguenti: venti giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine di pagamento può essere superiore a venti giorni ma non può superare novanta giorni se previsto dalle parti purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.