Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
20-bis. 1. Nell'ambita delle attività di sperimentazione di cui al comma 1, dell'articolo 12, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, le regioni, favoriscono l'insediamento di nuove imprese all'interno di aree industriali dismesse che sono individuate dalle stesse regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in un apposito elenco pubblicato sul sito internet istituzionale di ciascuna regione.
20-ter. Con l'obiettivo di favorire l'occupazione nelle aree di cui al comma precedente, alle imprese che si insediano nelle suddette aree e procedono all'assunzione con contratti a tempo indeterminato, è riconosciuto, a decorrere dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, in via sperimentale per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero è a domanda ed è concesso nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
20-quater. Alle imprese che preliminarmente all'insediamento nelle aree di cui al comma 20-bis, effettuano la bonifica dell'area dismessa, sono riconosciute, in aggiunta alle misure di cui al comma 20-ter, le seguenti agevolazioni:
a) a decorrere dal 1o gennaio 2018, in via sperimentale per un periodo di trentasei mesi, i soggetti neo assunti sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni;
b) la sospensione, per gli anni del triennio 2018,2019 e 2020 del pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
20-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposte del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico _ SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.000 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.