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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1087. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.1087.

  Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:

  327-bis. Al fine di tutela di promuovere la mobilità sostenibile e la sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dei comuni che provvedano entro il 30 giugno 2018 ad introdurre i stabilmente nel proprio territorio di competenza i seguenti limiti di velocità: 50 km/h per le strade urbane di scorrimento e 30 km/h per le altre tipologie di strade urbane. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 così come modificato dal comma 625, è ulteriormente ridotto di 100.000.000 a decorrere dall'anno 2018.

ex 52. 9.