Aggiungere i seguenti commi:
324-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi della Conferenza internazionale di Parigi COP21, a decorrere dal 1o gennaio 2018 è introdotto un costo minimo per le emissioni di CO2 in atmosfera da applicare nel settore di generazione termoelettrica per i soli impianti soggetti alla direttiva europea 87/2003 e successive modificazioni, nell'ottica di avviare un programma di interventi che consentano di:
a) perseguire e attuare gli impegni internazionali di riduzione delle emissioni di CO2 responsabili dei cambiamenti climatici, dando stabilità alla politica energetica ambientale nazionale attraverso un meccanismo che permetta di garantire un livello minimo di internalizzazione dei costi ambientali per la generazione termoelettrica;
b) stabilizzare le entrate dello Stato in relazione alle previsioni di vendita delle quote di emissioni ai sensi della direttiva 87/2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità Europea, per alcuni settori produttivi, tra cui la generazione termoelettrica;
c) assicurare un gettito prevedibile da destinare a strumenti a sostegno dell'occupazione nei settori maggiormente esposti alla riforma dei sistemi energetici nonché a strumenti per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e efficienza energetica.
324-ter. Il costo minimo per il 2018 è stabilito in 20 euro per ciascuna tonnellata emessa di CO2 dai suddetti impianti. Il costo minimo è incrementato annualmente a partire dal 2018 in maniera lineare fino a raggiungere il valore di 30 euro per ciascuna tonnellata di CO2 al 2022. Il costo minimo per tonnellata di emissione di CO2 si applica ai volumi di emissione degli impianti del settore elettrico come calcolati in ottemperanza alle prescrizioni derivanti dall'applicazione della direttiva 87/2003. Il costo minimo include il valore che gli operatori sono tenuti a pagare in ottemperanza della direttiva 87/2003, acquistando all'asta i permessi di emissione.
324-quater. La differenza tra il costo minimo definito per l'anno in corso ed il valore dei diritti di emissione scambiati sui mercati europei è calcolata mensilmente dal Gestore dei Mercati Energetici (GME). Il GME è tenuto a pubblicare sul suo sito internet, entro il 10 di ogni mese il valore calcolato ai sensi del comma 2. Tale differenza è denominata valore residuale costo emissioni.
324-quinquies. Qualora il valore residuale costo emissioni come calcolato dal GME risulti positivo, gli operatori degli impianti sono tenuti a pagare alla Agenzia delle Entrate, entro il 25esimo giorno del mese successivo, il valore residuale costo emissioni moltiplicato per il numero di tonnellate di CO2 emesso nel mese dai relativi impianti. Qualora il prezzo delle quote di emissione ai sensi della Direttiva 87/2003 sia uguale o superiore al costo minimo come aggiornato annualmente, ed il valore residuale costo emissioni risulti nullo o negativo, nulla è dovuto dagli operatori per effetto del presente provvedimento.
324-sexies. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un apposito fondo per gli interventi previsti al comma 1, lettera c).