Dopo il comma 319, aggiungere il seguente:
319-bis. All'articolo 1, comma 228, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015; n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
le parole: «tra 1.000 e 3.000» sono sostituite dalle seguenti: «tra 1.000 e 5.000»;
le parole: «che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio,» sono soppresse.