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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1071. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.1071.

 

  Sostituire i commi dal 314 al 324 con i seguenti:

  314. Per rafforzare e razionalizzare l'azione nazionale nei settori della meteorologia e della climatologia, potenziando la competitività italiana e la strategia nazionale in materia, e per assicurare la rappresentanza unitaria nelle organizzazioni internazionali di settore, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è costituito il Comitato d'indirizzo per la meteorologia e la climatologia. Il Comitato è composto da 28 rappresentanti (o paritetico) di cui uno designato dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno dal Ministero della difesa, uno dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e 21 in rappresentanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato assicura la rappresentanza dell'Italia al Consiglio del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per il tramite dei componenti designati dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  315. Il Comitato opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura il funzionamento, avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con il decreto di cui al comma 314 è individuato il coordinatore del Comitato. Per la partecipazione al Comitato, al coordinatore e ai membri del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.

  316. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, tecnico-scientifici e di responsabilità operativa, fatti salvi le responsabilità dei servizi meteo regionali, nel campo della meteorologia e climatologia, fatte salve le specifiche competenze delle Forze armate per gli aspetti riguardanti la difesa e la sicurezza nazionale, è istituita l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «ItaliaMeteo», con sede centrale in Bologna, con i seguenti compiti:

   a) elaborazione, sviluppo, realizzazione e distribuzione di prodotti e servizi a supporto per la previsione, valutazione, monitoraggio e sorveglianza meteorologica e meteo-marina, l'omogeneizzazione dei linguaggi e dei contenuti, anche ai fini di una efficace informazione alla popolazione;

   b) approfondimento della conoscenza anche attraverso la promozione di specifiche ed applicate attività di ricerca e sviluppo nel campo delle previsioni globali e ad area limitata del sistema terra;

   c) supporto alla realizzazione, sviluppo e gestione di reti convenzionali e non, sistemi e piattaforme di interesse nazionale per l'osservazione e la raccolta dati, per le telecomunicazioni e per la condivisione, l'interoperabilità e l'interscambio di dati e informazioni;

   d) coordinamento generale delle funzioni e attività dei servizi regionali di cui al SNPA;

   e) elaborazione, sviluppo e distribuzione di prodotti e servizi climatici;

   f) comunicazione, informazione, divulgazione c formazione, anche post-universitaria;

   g) partecipazione ad organismi, progetti e programmi, anche di cooperazione, europei ed internazionali in materia di meteorologia e climatologia;

   h) promozione di attività di partenariato con soggetti privati.

  317. La dotazione organica dell'Agenzia di cui al comma 316 è determinata nel limite massimo di 52 unità complessive, di cui quattro dirigenti, da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 321.

  318. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede:

   a) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

   b) a regime, mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente.

  L'Agenzia si avvale altresì, nei limiti delle risorse disponibili, di un numero massimo di 30 unità di personale scientifico specializzato nel settore della meteorologia attraverso il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 anche tramite convenzioni con il SNPA.

  319. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il contratto collettivo delle funzioni centrali.

  320. Nei limiti delle disponibilità del proprio organico, 15 Agenzia può avvalersi di personale proveniente da amministrazioni pubbliche, ad esclusione del personale scolastico, da collocare in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

  321. Lo statuto di ItaliaMeteo è predisposto dal Comitato di cui al comma 1, nel rispetto degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Agenzia ItaliaMeteo è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Comitato che formula le linee guida strategiche per ItaliaMeteo. Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua, altresì, i compiti di vigilanza che, per specifiche attività, il Comitato può delegare ad una o più amministrazioni statali, anche congiuntamente. Lo statuto individua gli organi dell'Agenzia e la dotazione organica ai sensi del comma 4 e definisce le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza. La presidenza del collegio dei revisori di ItaliaMeteo deve essere affidata ad un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze.

  322. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il regolamento di organizzazione dell'Agenzia. L'agenzia stipula apposite convenzioni per attività di collaborazione e scambio di prodotti e servizi con i soggetti interessati con particolare riferimento ai servizi meteorologici regionali.

  323. Per far fronte agli oneri derivanti dai commi da 311 a 321 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per gli investimenti tecnologici e di 1 milione di euro per l'anno 2018, 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per il funzionamento e per il personale dell'Agenzia da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  324. All'articolo 3-bis, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le parole: «dal Servizio meteorologico nazionale distribuito di cui al comma 4 del presente articolo,» sono soppresse. Conseguentemente sono abrogati il comma 4 del medesimo articolo 3-bis e l'articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

ex 51. 1.