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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1061. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.1061.

  Dopo il comma 313, aggiungere i seguenti:

  313-bis. È istituito un contributo aggiuntivo al contributo per il rilascio del permesso di costruire, di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, commisurato al consumo di suolo indotto dalle opere autorizzate e determinato nella misura minima pari alla somma derivante dagli oneri di urbanizzazione e dal costo di costruzione dovuti per il medesimo intervento.

  313-ter. Il contributo aggiuntivo di cui al presente articolo non si applica agli interventi nelle zone di cui all'articolo 2, lettere A e B, del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97, agli interventi di ristrutturazione e recupero edilizio e agli interventi per i quali non è dovuto il contributo per il rilascio del permesso di costruire.

  313-quater. Le regioni e le province autonome determinano, con propri atti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'entità e le modalità di applicazione del contributo aggiuntivo di cui al comma 1, nonché le modalità di destinazione dei relativi proventi per interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale.

ex 50. 20.