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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1056. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.1056.

  Dopo il comma 313, inserire i seguenti:

  313-bis. Al fine di migliorare e incrementare il riciclaggio delle materie plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo, con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR).

  313-ter. I soggetti beneficiari del fondo di cui al comma 313-bis sono enti pubblici territoriali e soggetti pubblici e privati proprietari o gestori di aree classificate come siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale o aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

  313-quater. Il fondo di cui al comma 313-bis è destinato all'acquisto di:

   a) arredo urbano per parchi e giardini pubblici;

   b) prodotti per la viabilità e allestimento di percorsi;

   c) contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti;

   d) attrezzature varie, purché realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR).

  313-quinquies. I prodotti di cui al comma 313-quater devono essere realizzati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR), aventi la certificazione plastica seconda vita o certificazione rilasciata da organismo del sistema ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento) o da un altro organismo equivalente in ambito internazionale sulla base degli accordi EA IAF, nonché la conformità al protocollo europeo EuCertPlast ed essere conformi alle specifiche tecniche di cui alla circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 agosto 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2004.

  313-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità attuative di cui ai commi da 313-bis a 313-quinquies, con particolare riferimento ai criteri di priorità per l'ottenimento dei finanziamenti del fondo di cui al comma 313-bis, garantendo comunque il rispetto dei limiti del medesimo fondo, nonché eventuali criteri di esclusione.

  Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ulteriormente ridotto di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

ex 50. 15.