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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1054. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.1054.

  Dopo il comma 313, inserire i seguenti:

  313-bis. Per il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3 comma 24 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è fissato un importo minimo di Euro 40 per ogni tonnellata di rifiuti conferiti, dei quali il 50% affluisce in un apposito capitolo di spesa del Ministero dell'Ambiente. Le Regioni hanno facoltà di aumentarlo fino ad un totale di 60 Euro/ton.

  313-ter. Al comma 24 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le seguenti parole: «e di energia» sono soppresse.

  313-quater. Il comma 27 dell'articolo 3 della legge 549/95, è sostituito dal seguente:

  27. Il tributo è dovuto alle regioni che ne dispongono per il finanziamento delle politiche per la prevenzione dei rifiuti, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio. Il 40 per cento del gettito derivate dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province, affluisce in un apposito fondo del Ministero dell'Ambiente destinato a favorire la prevenzione dei rifiuti, le attività' di riciclaggio, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. Una quota di almeno il 30% del suddetto fondo è destinata alla bonifica delle discariche incontrollate attive prima del 1999. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo.

ex 50. 24.