Dopo il comma 313 aggiungere il seguente:
«313-bis. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, recante «Misure di razionalizzazione della finanzia pubblica», sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 27 dopo le parole: «Il tributo è dovuto alle regioni.» è aggiunto il seguente periodo: «Una quota parte del gettito è destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza dell'impianto, per la realizzazione di interventi inerenti il miglioramento ambientale del territorio interessato dalla presenza dell'impianto, la tutela igienico-sanitaria dei cittadini residenti nel territorio limitrofi all'impianto, lo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e la gestione integrata dei rifiuti urbani.»; al secondo periodo le parole: «Il gettito» sono sostituite con le seguenti: «Il restante gettito»;
b) al comma 30, quarto periodo, dopo le parole: «presentazione della dichiarazione» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni di cui al comma 27, sulla base dei seguenti criteri generali: caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione residente nell'area interessata e sistema di asservita».