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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1044. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.1044.

  Dopo il comma 312, aggiungere i seguenti:

  312-bis. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile, ai giovani imprenditori con età inferiore a quaranta anni, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno di un'area naturale protetta di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, che avviano un'attività d'impresa a decorrere dal 1o gennaio 2018, è riconosciuto, nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

  312-ter. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:

   a) educazione e formazione ambientale;

   b) sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche dell'area naturale protetta;

   c) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo;

   d) manutenzione del territorio e gestione forestale;

   e) restauro e efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

  312-quater. L'esonero contributivo di cui al comma 312-bis è concesso nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento del 10 per cento, a decorrere dal 1o gennaio 2018, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

ex 49-ter. 16.