Dopo il comma 312, aggiungere il seguente:
312-bis. Al fine di favorire il rinnovo del materiale rotabile su gomma e acqua in utilizzo nelle regioni che superano le soglie di allarme di cui all'allegato XII della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il retrofit e per il revamping del materiale rotabile su gomma e acqua la cui dotazione è di 10 milioni di euro per ogni annualità a partire dal 2018 fino al 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma.