Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:
253-bis. L'AIFA, al fine di garantire l'equilibrio di finanza pubblica, tenuto conto anche dell'importo di ripiano determinato al comma 1 del presente articolo, provvede a rideterminare il prezzo dei medicinali rimborsati dal SSN per un valore non inferiore a 500 milioni di euro, corrispondente alla differenza tra gli importi di ripiano a carico delle aziende farmaceutiche iscritte nei bilanci regionali e gli importi adottati nell'ambito della determina riepilogativa di cui al comma 3 del presente articolo.