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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.643. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.643.

  Dopo il comma 142, aggiungere i seguenti:

  142-bis. Al fine di sostenere la genitorialità, per il triennio 2018-2020, è attribuito un credito di imposta annuale pari 960 euro per le spese relative a baby-sitter. Il credito spetta ai sostituti di imposta persone fisiche il cui nucleo familiare è composto da soggetti entrambi lavoratori cittadini italiani o comunitari con reddito complessivo di lavoro del nucleo familiare inferiore o pari a 30.000 euro lordi annui. Il medesimo credito spetta altresì alle ragazze madri lavoratrici cittadine italiane o comunitarie, nonché a genitori legalmente o effettivamente separati entrambi lavoratori cittadini italiani o comunitari.

  142-ter. Al fine di sostenere le spese per l'assistenza agli anziani, è attributo un credito di imposta annuale pari 960 euro per le spese relative a colf e badanti per i sostituiti di imposta cittadini italiani o comunitari con reddito complessivo di lavoro del nucleo familiare inferiore o pari a 30.000 euro lordi annui.

  142-quater. I crediti di cui ai corali 142-bis e 142-ter non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1o gennaio 2019, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui e stato sostenuto il costo. Il beneficio di cui ai commi 142-bis e 142-ter è riconosciuto, a domanda, nel limite di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al secondo periodo del presente comma, il beneficio di cui al è differito con criteri di priorità in ragione del rapporto reddito/familiari a carico.

  142-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 142-bis a 142-quater hanno efficacia a decorrere dai periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.»

  Conseguentemente, all'onere pari a 2.500 milioni di euro per il triennio 2018-2020 si provvede mediante:

   a) quanto a 350 milioni di euro annui per il triennio 2018,2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 50 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per ,esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;

   c) quanto a 84 milioni di euro annui per il triennio 20182020,mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;

   d) quanto a 1.016 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti alla Tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose;

   e) quanto a 1.000 milioni di euro annui per il triennio 2018 2020, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

  Conseguentemente, dopo il comma 379 inserire il seguente:

  «379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico — SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per il triennio 2018-2020. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.000 milioni di ciao di minori spese per il 2019 e il 2020.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _45.000.000;

   2019: _45.000.000;

   2020: _45.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:

   2018: _1.000.000;

   2019: _1.000.000;

   2020: _1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

   2018: _2.000.000;

   2019: _2.000.000;

   2020: _2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:

   2018: _9.000.000;

   2019: _9.000,000;

   2020: _9.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:

   2018: _2,000.000;

   2019: _2.000.000;

   2020: _2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

   2018: _1.000.000;

   2019: _1.000,000;

   2020: _1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:

   2018: _4.000.000;

   2019: _4.000.000;

   2020: _4.000,000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

   2018: _1.000.000;

   2019: _1.000.000;

   2020: _1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni.

   2018: _19.000.000;

   2019: _19.000,000;

   2020: _19.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella 8, Stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:

   2018:

    CP: _1.016.000.000;

    CS: _1.016.000.000.

   2019:

    CP: _1.016.000.000;

    CS: _1.016.000.000.

   2020:

    CP: _1.016.000.000;

    CS: _1.016.000.000.

ex 29-quater. 15.