Al comma 3, lettera a), numero 6-bis, comma 2-quater.1, la parola: congiuntamente è soppressa.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.