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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.60. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.60.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Al comma 1 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al secondo periodo sono diramate le parole: «ad uso abitativo».

  8-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 8-bis, pari a 30 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  8-quater. Agli oneri derivanti pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.

ex 3. 30.