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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.595. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.595.

 

 

  Dopo il comma 119, aggiungere i seguenti:

  119-bis. Le risorse che, nell'ambito del bilancio dello Stato sono diversamente destinate all'infanzia e all'adolescenza, confluiscono nel Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza istituito dall'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285. In detto fondo confluiscono anche le risorse che, nell'ambito della missione 024 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» sono destinate al funzionamento del Garante per l'infanzia.

  119-ter. Le risorse del fondo di cui al comma 119-bis sono incrementate di 250 milioni. L'incremento è finalizzato a:

   a) porre in essere azioni strutturali e coordinate per dare concreta attuazione alle azioni individuate dal Piano Nazionale d'Azione per l'infanzia e Adolescenza, individuando i soggetti promotori delle singole azioni e indicandone le correlate risorse;

   b) garantire in tutto il territorio nazionale condizioni per l'uguaglianza di accesso alle risorse non solo della salute, ma anche delle risorse sociali, della cultura, dell'educazione, dell'abitazione per abbattere l'impatto dell'insieme delle ineguaglianze che sono alla base della vulnerabilità familiare e che pesano sullo sviluppo del bambino limitandone le potenzialità, anche attraverso l'adozione di modelli di welfare generativo;

   c) garantire unitarietà del sistema di governance alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, a livello nazionale e regionale, superando l'attuale settorializzazione delle competenze e degli interventi, al fine di garantire tutte le condizioni organizzative, economiche e professionali affinché le politiche minorili e per le famiglie siano uniformi, eque e inclusive;

   d) colmare il deficit di informazione nel sistema dei servizi tramite l'implementazione di un sistema informatico uniforme, finalizzato alla realizzazione di un flusso informativo costantemente aggiornato tramite l'ISTAT, nell'ambito del programma statistico nazionale e in coordinamento con il centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia, anche al fine di assicurare un'azione di monitoraggio sistemica e strutturata tale da garantire livelli ottimali di raccordo e dialogo fra sistemi e servizi;

   e) garantire adeguate risorse umane e strumentali affinché in ogni regione sia istituita la figura del Garante dell'infanzia.

  Conseguentemente, il fondo di cui al comma 625 ulteriormente ridotto di 250 a decorrere dal 2018.

ex 26-bis. 2.