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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.298. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.298.

  Dopo il comma 64, aggiungere i seguenti:

  64-bis. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

  4-bis. _ (Calcolo per lavoratori stagionali). _ 1. In deroga a quanto previsto all'articolo 4, per i lavoratori stagionali non agricoli, residenti in Italia, la NASpI, fermo restando la riduzione ed il prelievo di cui ai commi 3 e 4, è calcolata nel seguente modo: 50 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo di almeno 104 settimane negli ultimi 4 anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASPI.

  2. Ai fini del presente articolo si considerano lavoratori stagionali non agricoli quelli assunti per attività di cui al decreto del presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, quelli definiti da avvisi comuni e da CCNL _ per l'intensificazione dell'attività produttiva dell'azienda in alcuni periodi dell'anno _ nonché i lavoratori dello spettacolo e quelli assunti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche durante lo svolgimento dell'anno scolastico, in sostituzione del calcolo di cui all'articolo 4.

  3. In ogni caso la NASPI non può superare nel 2018 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.;

   b) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

  1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 4-bis, in sostituzione della durata calcolo di cui al comma 1, la NASpI è corrisposta mensilmente, per un massimo di 26 settimane, nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.;

   c) all'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comma 1 e per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis ai fini di cui all'articolo 5, comma 2.»;

    2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comma 1 e per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis ai fini di cui all'articolo 5, comma 2.»;

   d) all'articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

  1-bis. Per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis, in sostituzione del calcolo di cui al comma 1, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 5, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a 1,2 volte l'importo massimo mensile della NASPI per l'anno in corso.

  64-ter. Dal comma 64-bis discendono oneri pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente:

   al comma 41, sopprimere la lettera b);

   dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

   dopo il comma 624, aggiungere il seguente:

  624-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

ex 16. 50.