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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.248. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.248.

  Dopo il comma 44, aggiungere i seguenti:

  44-bis. Al fine di favorire la diffusione dei moderni strumenti di pagamento elettronico, finalizzati anche al contrasto all'evasione fiscale, a decorrere dal 2018, per l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, che sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, non è applicato alcun onere relativo all'utilizzo e alla gestione.

  44-ter. Gli oneri di cui al comma precedente sono comprensive delle commissioni relative alle transazioni elettroniche effettuate e dei costi di noleggio degli apparecchi utilizzati dai prestatori di servizi di pagamento di cui al comma 44-bis che sono sostenute interamente dai prestatori di servizi di pagamento, i gestori di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che interviene nell'effettuazione di un pagamento mediante carta. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel presente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

  44-quater. Al comma 4-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, sono soppresse le seguenti parole: «di assicurate trasparenza, chiarezza ed efficienza della struttura delle commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalità ai costi effettivamente sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e di schemi di pagamento, nonché».

  44-quinquies. Il CICR adotta disposizioni applicative dei commi da 44-bis e seguenti, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.

ex 13. 5.