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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1968. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.1968.

  Dopo il comma 655, inserire i seguenti:

  655-bis. Al fine di ristorare i risparmiatori di Banca Veneto e Banca popolare di Vicenza, di seguito «Banche», è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2018.

  655-ter. Al Fondo accedono gli investitori non istituzionali che alla data del 25 giugno 2017 detenevano azioni e/o strumenti finanziari in debito subordinato, emessi dalle Banche, sottoscritti o acquistati al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa delle Banche di cui decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99; in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa.

  655-quater. Per investitori non istituzionali di cui al comma 655-ter si intendono le persone fisiche, gli imprenditori individuali, nonché gli imprenditori agricoli coltivatori diretti o i loro successori mortis causa che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, detenevano azioni e/o titoli subordinati emessi dalle Banche, anche acquistati al di fuori dell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche. Ai fini di cui al periodo precedente si intendono per investitori anche il coniuge, il convivente more uxorio e i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi.

  655-quinquies. Gli investitori di cui al comma 655-ter, su domanda di accesso al Fondo da presentare entro il 30 marzo 2018, ricevono una somma pari al valore, alla data di acquisto o della sottoscrizione, delle azioni e/o degli strumenti finanziari di debito subordinato.

  655-sexies. Sono ammessi al Fondo anche agli azionisti insinuati al passivo alla data di entrata in vigore della presente legge, che hanno acquistato azioni emesse dalle Banche a decorrere dal 1o gennaio 2013.

  655-septies. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con la Banca d'Italia, emana uno o più decreti recanti le modalità di presentazione della domanda.

  Conseguentemente, all'onere pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante:

   a) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;

   c) quanto a 84 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;

   d) quanto a 516 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti alla Tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 45.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 9.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 4.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 19.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella 8, Stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:

   2018:

    CP: _ 516.000.000;

    CS: _ 516.000.000.

ex 100-bis. 25.