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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1966. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.1966.

  Dopo il comma 655 inserire i seguenti:

  655-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di ristoro per l'erogazione, nei limiti delle risorse del medesimo Fondo, di misure di ristoro in favore dei risparmiatori che subiscono un danno ingiusto in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dalle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione ed al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in Italia e dalle succursali italiane di banche extracomunitarie. Le risorse finanziarie necessarie al funzionamento del Fondo sono fornite dalle banche aventi sede legale in Italia e dalle succursali italiane di banche extracomunitarie mediante il versamento di un contributo straordinario il cui importo è determinato dalla Banca d'Italia.

  655-ter. Il Fondo di cui al precedente comma 655-bis, a seguito dell'erogazione delle misure di ristoro, può rivalersi sugli esponenti degli organi di amministrazione e controllo responsabili del danno ingiusto.

  655-quater. Gli esponenti degli organi di amministrazione e controllo ed i dirigenti delle banche aventi sede legale in Italia e delle banche extracomunitarie sono tenuti a versare il 30 per cento dei propri emolumenti al Fondo di cui al comma 655-bis. Tali somme sono bloccate per un periodo minimo di 5 anni a titolo di garanzia per l'eventuale rivalsa posta in essere ai sensi del precedente comma 655-ter.

ex 100-bis. 33.