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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1963. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.1963.

  Dopo il comma 655, aggiungere i seguenti:

  655-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al successivo comma 655-ter per «investitori» si intendono: la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, il coniuge, il suo convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi.

  655-ter. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 344 è aggiunto il seguente:

  «344-bis. Ai benefici di cui al comma 343, nei limiti della disponibilità del Fondo, sono ammessi gli investitori non professionali, che hanno investito in obbligazioni subordinate ed azioni e che hanno subito un danno ingiusto non altrimenti risarcito in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione, collocamento, intermediazione di tali strumenti finanziari da parte di banche aventi sede legale in Italia, di succursali di banche extracomunitarie e di società preposte alla sottoscrizione, collocamento, intermediazione di strumenti finanziari. Dai benefici di cui al comma 343 sono esclusi agli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari dopo il 31 dicembre 2015. Sono esclusi altresì gli investitori che hanno avuto accesso a procedure di indennizzo forfettario o transazioni sui medesimi strumenti finanziari oggetto di richiesta di risarcimento. La facoltà di accesso al fondo è istituita tramite procedura Arbitrale semplificata determinata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il limite per la richiesta di rimborso è pari a 100 mila euro per ciascun investitore.».

  655-quater. All'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte infine le seguenti parole: «Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite della Guardia di finanza, monitora il corretto rispetto degli obblighi previsti dal medesimo regolamento».

  655-quinquies. Al Fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono destinati 100 milioni di euro.

  655-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 655-bis a 655-quinquies, pari a 1 miliardo di euro, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, per un importo pari a euro 100.000.000 a decorrere dall'anno 2018.

ex 100-bis. 30.