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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1939. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.1939.

  Dopo il comma 644 aggiungere il seguente:

  644-bis. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

Art. 16.
(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2018, per i soggetti sotto indicati, gli importi dei canoni, ivi compresi gli importi dovuti con canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

   a) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5.365,00;

   b) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.610,00;

   c) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi e residenze turistico alberghiere classificati con 4 e 3 stelle, che abbiano un numero di camere pari o superiore a venticinque; villaggi turistici e campeggi classificati con 4 e 3 stelle; pubblici esercizi di lusso e di prima categoria; sportelli bancari: euro 805,00;

   d) attività ricettive, pubblici esercizi e navi non indicati alle lettere a), b) e c) del presente comma; aerei in servizio pubblico; altre attività con fine di lucro; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 322,00;

   e) le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, se non rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere a), b) e c) del presente comma, sono tenute al pagamento nella misura prevista alla lettera d);

   f) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge del 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificato dalla legge del 28 gennaio 1989, n. 421: euro 160,00.

  2. Nel canone televisivo è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.

  3. Per le imprese stagionali, gli importi di cui al presente articolo sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei giorni di effettiva apertura al pubblico.

  4. Gli importi di cui al presente articolo saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento RAI.

  644-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 644-bis, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.

ex 97. 2.