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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1761. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.1761.

  Dopo il comma 597, aggiungere il seguente:

  597-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, è istituita l'imposta sulle cessioni aventi ad oggetto le stoviglie monouso, nonché le cannucce per bevande, realizzate in polipropilene e polistirene. L'imposta si applica nella misura di 90 centesimi di euro per ogni chilo di stoviglie monouso e cannucce per bevande realizzate in polipropilene e polistirene cedute ed è dovuta dal produttore o importatore all'atto dell'immissione al consumo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle attività produttive, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le ulteriori modalità di applicazione della presente disposizione. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma sono destinate ad un apposito fondo costituito nello stato di previsione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per interventi finalizzati alla prevenzione dei rifiuti e dei rifiuti di imballaggio, per la promozione del riuso e riciclo degli stessi nonché del compostaggio del rifiuto organico.

ex 88-bis. 2.