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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1719. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.1719.

  Dopo il comma 554, aggiungere il seguente:

  554-bis. Anche al fine di concorrere al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica, a titolo sperimentale per tre anni a decorrere dal 2018, viene riconosciuto un incentivo economico al personale della Guardia di Finanza entrate fiscali aggiuntive assicurate dal suddetto Corpo al Bilancio dello Stato nell'anno precedente e comunque nel limite massimo di 60 milioni di euro per anno. Definizione, funzionamento ed erogazione dell'incentivo dovranno essere stabiliti mediante apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente:

   a) il comma 6 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

  «6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, n. 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari al 97,5 per cento della fiscalità complessiva gravante sul “PMP-sigarette”, di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2, troncato alla seconda cifra decimale”»;

   b) l'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo del 15 dicembre 2014 n. 188, è sostituito dal seguente:

    «a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, nonché la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera a), e gli importi di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo fino, rispettivamente, allo 0,5 punti percentuali, a 2,5 punti percentuali a euro 5,00 ed a 2,3 punti percentuali»;

    c) l'articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo del 15 dicembre 2014 n. 188 è sostituito dal seguente:

  «3. Le variazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate, nel corso dell'anno 2015, con riferimento alle aliquote, alla misura percentuale e agli importi stabiliti con il presente decreto. A decorrere dall'anno 2016 le variazioni possono essere effettuate con riferimento alle aliquote, alle misure percentuali e agli importi in vigore alla data della loro ultima modificazione».

ex 80. 17.