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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1668. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.1668.

  Dopo il comma 513, aggiungere i seguenti:

  513-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale, i soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a trenta giorni, anche mediante contratti di locazione o sublocazione di immobili, sono tenuti ad iscriversi nel registro nazionale delle attività ricettive non imprenditoriali istituito presso l'Agenzia delle Entrate, previa comunicazione al Comune competente della segnalazione certificata di inizio attività.

  513-ter. L'iscrizione nel registro di cui al comma 513-bis comporta l'attribuzione di un codice identificativo univoco per ciascuna unità abitativa, che deve essere indicato _ insieme al nome, al cognome ed al codice fiscale del soggetto di cui al comma 513-bis, alla dicitura «alloggio privato non professionale» e all'esatta ubicazione dell'alloggio stesso _ in ogni forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione online, nonché sulle ricevute rilanciate a fronte dei pagamento dei corrispettivo.

  513-quater. Qualora le transazioni di cui al comma 513-bis siano concluse avvalendosi di soggetti terzi, quali sistemi di prenotazione online, agenzie immobiliari o gestori professionali, gli stessi devono accertare in via preventiva l'iscrizione nel registro.

  513-quinquies. L'esercizio delle attività di cui al comma 513-bis da parte di soggetti che, essendovi tenuti, non provvedano alla preventiva iscrizione nel registro, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro. In caso di recidiva è disposta la cessazione dell'attività. Le violazioni delle prescrizioni di cui al comma 513-ter sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro. Con le medesime sanzioni sono puniti i soggetti di cui al comma 513-bis che utilizzino nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività. Se le comunicazioni di cui al comma 513-ter sono rivolte al pubblico avvalendosi di un soggette terzo, esso e responsabile solidalmente.

  513-sexies. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

   a) le caratteristiche del registro di cui al comma 513-bis, nonché le modalità ed i termini per l'iscrizione nello stesso;

   b) i requisiti soggettivi per l'iscrizione nel registro, inclusi quelli previsti agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni (onorabilità), e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia);

   c) le modalità di pubblicazione dei dati contenuti nel registro, che devono essere accessibili a chiunque vi abbia interesse, anche mediante rete internet, e le modalità di condivisione con enti e organismi preposti ai controlli.

  7. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i contenuti minimi della segnalazione certificata di cui al comma 513-bis.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2018: _ 1.000.000;

   2019: _ 1.000.000;

   2020: _ 1.000.000.

ident. 1.1667.
ex *77. 94.