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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1655. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.1655.

  Dopo il comma 506, aggiungete i seguenti:

  506-bis. Al fine di garantire la piena efficienza delle pubbliche amministrazioni e di procedere alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, nelle regioni del meridione d'Italia, le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia, in deroga all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto, n. 133, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, già impiegati al loro interno, nel limite di 250 milioni annui a decorrere dall'anno 2018. Ai lavoratori di cui al presente comma sono versati i contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per ciascuno degli anni di attività svolta ai sensi all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, fino all'entrata in vigore della presente legge, e comunque nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 506-ter.

  506-ter. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo da ripartire per le finalità di cui al comma 506-bis, con una dotazione di euro 250 milioni a decorrere dall'anno 2018.

  506-quater. L'attuazione dei commi da 506-bis a 506-ter presente articolo è demandata ad un decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro della semplificazione e della pubblica amministrazione, sentito il ministro dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, al comma 41, sopprimere la lettera b), dopo il comma 41 aggiungere i seguenti:

  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, a 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla fine del comma 5 e inserito seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare»;

   b) al comma 9: dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dallo seguenti «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

  621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, carne rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e fissata in misura pari al 20 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

ex 76. 8.