Dopo il comma 494, aggiungere il seguente:
494-bis. Al fine di ridurre gli oneri finanziari sull'indebitamento dei comuni, province e città metropolitane e adeguare i tassi attualmente applicati alle migliorate condizioni di mercato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui intestati agli enti locali, aventi le caratteristiche di cui al comma 4, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e finanze, sia mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse e della scadenza sia mediante estinzione anticipata e accensione di nuovo mutuo senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuatario.
2. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 4, trasmettendo entro il 15 marzo 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze _ Dipartimento del tesoro _ Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o rappresentante legale dell'ente o del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento da ristrutturare.
3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.
4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento con le seguenti caratteristiche:
a) vita residua pari o superiore a 5 anni del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;
b) mutui che non godono di contributi statali in quota interessi.
5. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto.
6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 settembre 2017, sono adottate le modalità di attuazione della presente norma.
7. La ristrutturazione dei mutui di cui al comma 1 deve essere consentita nei limiti di spesa annua di 300 milioni per gli anni 2017 e 2018.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 494-bis, pari a 300 milioni si provvede, a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625.