Dopo il comma 466, aggiungere il seguente:
466-bis. A decorrere dal 2018, sono escluse dal versamento di cui al comma 418 della legge 190/2014, le province che risultano in dissesto alla data del 31 dicembre 2015; non sono ripetibili le somme già richieste alla data di entrata in vigore della presente legge, ma ne è escluso il relativo consolidamento.
Conseguentemente il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.