Sostituire il comma 449, con i seguenti:
449. A decorrere dal 1o gennaio 2018, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 61, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 131.
449-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma pari 449 a 834 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dei successivi commi da 449-ter a 449-sexies.
449-ter. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'89 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».
449-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 89 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».
449-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 449-ter e 449-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
449-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 449-ter e 449-quater rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
Conseguentemente:
al comma 4 sopprimere la lettera b);
sopprimere il comma 450.