Dopo il comma 426, aggiungere il seguente:
426-bis. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 497 a 500, dell'articolo 1, sono abrogati;
b) dopo il comma 496, dell'articolo 1 è inserito il seguente:
«496-bis. Dall'anno 2018 gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti fra le Regioni in sede di autocoordinamento, la proposta di riparto è recepita con Intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio di ciascun anno».