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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1384. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.1384.

  Dopo il comma 412, aggiungere il seguente:

  412-bis. Le maggiori entrate rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 518-bis della presente legge, opportunamente accertate, fino a un limite massimo di 1 miliardo di euro annui, affluiscono ad un apposito fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzato ad assicurare la garanzia pubblica per la concessione dei contributi diretti finalizzati alla assistenza della popolazione e la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 ottobre 2016 che si aggiungono a quelli riconosciuti dalla normativa vigente.

  Conseguentemente dopo il comma 518 aggiungere i seguenti:

  518-bis. La coltivazione della cannabis nonché l'introduzione o la vendita della stessa e dei suoi derivati sono vietate e soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica ai sensi della legge 17 luglio 1942, n. 907.

  518-ter. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il Titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-bis
MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio).

  1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

  1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater
(Provvista personale)

  1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi del suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis).

  1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

  1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio).

  1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile).

  1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

   b) alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».

ex 65. 45.