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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1379. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.1379.

  Dopo il comma 412, aggiungere il seguente:

  412-bis. Per gli interventi di riparazione e miglioramento sismico o ricostruzione relativi a danni gravi o crolli degli edifici di civile abitazione o produttivi nei territori interessati degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, con apposita ordinanza stabilisce che la quota minima di contributo destinata alle opere strutturali, relative alla realizzazione delle strutture, alla riparazione del danno, al rafforzamento locale o al miglioramento sismico dell'edificio è pari al 25 per cento del costo complessivo ammissibile a contributo. Per gli edifici con danni lievi, così come classificati dalle ordinanze per la ricostruzione non è prescritto alcun limite minimo del valore del costo delle strutture rispetto a quello delle finiture e impianti, Ad eventuali maggiori oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse presenti sulla contabilità speciale del Commissario straordinario aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree terremotate dell'Italia centrale, colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'articolo 4 comma 3 del decreto-legge del 17 ottobre 2016 n. 189.

ex 65. 5.