stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1361. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.1361.

  Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:

  412-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 189 del 2016, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: «2-ter. Fino al termine previsto per il periodo emergenziale, per lo svolgimento delle attività direttamente connesse con l'assistenza alle popolazioni colpite e la realizzazione degli interventi urgenti nei territori di rispettiva competenza, agli amministratori locali dei comuni interessati dall'evento sismico in premessa, non si applicano i limiti di cui all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli stessi amministratori, qualora intendano usufruire dell'aspettativa piena per la totalità dell'orario lavorativo, viene riconosciuta l'intera indennità di funzione prevista all'articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del 2000».

  412-ter. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 412-bis sono quantificati nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 50.000.000 per l'anno 2018, di euro 50.000.000 per l'anno 2019 e di euro 50.000.000 a decorrere dall'anno 2020.

ex 65. 30.