Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:
412-bis. All'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 primo periodo le parole: «non oltre il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 27 agosto 2018»;
b) Al comma 3 le parole: «l'onere di cui al comma 1, (pari a 124,5 milioni di euro) per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «l'onere di cui al comma 1, (pari a 170 milioni di euro) per gli anni 2016, 2017 e 2018»;
c) Al comma 4 le parole: «è riconosciuta, per l'anno 2016 nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «è riconosciuta, per gli anni 2016, 2017 e 2018 nel limite di 170 milioni di euro per i medesimi anni».
d) Al comma 8 le parole: «dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017» e le parole: «dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2018 e dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2018».
421-ter. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 421-bis sono quantificati nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 50.000.000 per l'anno 2018, di euro 50.000.000 per l'anno 2019 e di euro 50.000.000 a decorrere dall'anno 2020.