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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1327. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.1327.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  402-bis. All'articolo 14, comma 4, dell'Ordinanza n. 57, del 12 ottobre 2012, del Presidente della regione Emilia Romagna, in qualità di delegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, la lettera d) è sostituita con la seguente:

   « d) copia delle fatture relative alle prestazioni svolte, alle eventuali quietanze e/o alle disposizioni/modalità di pagamento previste, con indicazione delle imprese a favore delle quali sono disposti i pagamenti, unitamente alla dichiarazione di avere verificato la regolarità contributiva delle imprese affidatarie alla data di emissione delle fatture; per quanto riguarda le spese tecniche richiamate all'articolo 4, comma 7, nei SAL intermedi è possibile presentare, mediante piattaforma Sfinge, copie delle fatture pro forma dei tecnici. In seguito al completamento dell'attività istruttoria, ma prima dell'emissione del decreto di liquidazione, il beneficiario dovrà inviare, entro 5 giorni dalla richiesta del SII, le fatture relative alle spese tecniche di pari importo al valore che verrà saldato al professionista nel decreto di erogazione relative alla liquidazione da effettuare; in sede di richiesta di erogazione del saldo, in riferimento alle spese tecniche, dovranno essere presentate le note pro-forma dei tecnici. Durante la fase di sopralluogo prima della emissione del decreto di erogazione finale dovranno essere presentate in originale le fatture per spese tecniche e le eventuali quietanze delle ritenute d'acconto versate dal beneficiario relativamente alla quota parte di spese tecniche giudicate ammissibili a contributo e le quietanze delle fatture e delle eventuali ritenute d'acconto relative alle spese tecniche non coperte da contributo;».

ex 63. 6.