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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1285. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.1285.

  Sostituire il comma 375 con i seguenti:

  375. Al fine di garantire un regolare funzionamento degli istituti scolastici, a decorrere dal 1o settembre 2018, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Entro il 1o giugno 2018 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati. Il personale, occupato alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni con qualifica AIA nelle istituzioni scolastiche statali, utilizzata in forza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è inserito a domanda nelle relative graduatorie provinciali. Entro il 1o giugno 2018 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati, consentendo l'inserimento a domanda altresì al personale di cui al decreto ministeriale 20 aprile 2001, n.66, assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, impiegato con funzioni di assistenti tecnici ed amministrativi e occupato alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni con qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali, ai sensi del citato Decreto Ministeriale.

  375-bis. Agli oneri di cui al comma 375, pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dei commi da 375-ter a 375-sexies.

  375-ter, All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 5 è inserito in fine il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'89 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».

  374-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, al comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 89 per cento del loro ammontare»;

   b) all'articolo 6, al comma 9, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento»;

   c) all'articolo 7, al comma 2, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».

  375-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 375-ter e 375-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  375-sexies. Le modifiche introdotte dal commi 375-ter e 375-quater rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, al comma 41, sopprimere la lettera b).

ex 58. 136.