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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1207. in Assemblea riferita al C. 4768-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2017  [ apri ]
1.1207.

  Dopo il comma 349, aggiungere i seguenti:

  349-bis. Al fine di migliorare l'offerta formativa e garantire la continuità e la qualità didattica, il comma 1 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2021/2022, nei limiti di spesa di 338.500.000 euro per l'anno 2018, 1.180.000.000 euro per l'anno 2019, 1.715.100.000 euro per l'anno 2020 e 2.130.000.000 euro a decorrere dall'anno 2021».

  349-ter. Agli oneri di cui al comma 349-bis nel limite di un miliardo di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dei commi da 349-quater a 349-septies.

  349-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 5-bis, le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  349-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8 dell'articolo 6, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;

   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  349-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 349-quater e 349-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  349-septies. Le modifiche introdotte dai commi 349-quater e 349-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, al comma 41, sopprimere la lettera b).

ex 57. 14.