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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.3. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4741

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/11/2017  [ apri ]
8.3.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  4. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 12-bis:
    1) le parole: «con decreto direttoriale» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto»;
    2) le parole: «La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale» sono soppresse;
   b) al comma 12-quater, le parole: «del decreto direttoriale» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto ministeriale».

  5. In deroga alla normativa vigente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020, è sospeso il procedimento di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  6. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, quantificato in 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
   a) quanto a 1.400 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno;
   b) quanto a 150 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come rifinanziato dal comma 2 del presente articolo, mediante utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 221, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
   c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) quanto a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   d) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.