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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5-octies.04. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4741

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/11/2017  [ apri ]
5-octies.04.

  Dopo l'articolo 5-octies, inserire il seguente:

Art. 5-octies.1.
(Deducibilità dei contributi versati da professionisti e lavoratori autonomi per servizi di assistenza integrativa).

  1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 («Testo Unico delle imposte sui redditi»), dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente: «e-quater) i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici».
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, stimati in 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.