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Legislatura XVII

Proposta emendativa 20.8. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4741

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/11/2017  [ apri ]
20.8.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dovranno prevedere:
   a) la giocata massima di 50 centesimi a partita;
   b) la durata minima di 7 secondi a partita.