Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dovranno prevedere:
a) la giocata massima di 50 centesimi a partita;
b) la durata minima di 7 secondi a partita.