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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2-bis.3. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4741

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/11/2017  [ apri ]
2-bis.3.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. È comunque dichiarata la compatibilità paesaggistica, ai fini dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i lavori e le opere, anche in assenza o difformità di autorizzazione paesaggistica, qualora siano realizzati nei territori di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, a condizione che consistano nell'installazione in area di proprietà privata, di strutture temporanee prefabbricate, utilizzate a fini di abitazione principale e acquistate autonomamente in luogo di soluzioni abitative di emergenza eventualmente autorizzati dal sindaco del territorio, nonché diventino presìdi della protezione civile. Nei casi di cui al presente comma non si fa luogo alle sanzioni di cui al comma 5 del citato articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004.
  3-ter. Rientrano tra i lavori da eseguire senza alcun titolo abilitativo, come definiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e nel rispetto delle condizioni ivi previsti, lavori e opere realizzati nei territori di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, a condizione che consistano nell'installazione, in area di proprietà privata, di strutture temporanee prefabbricate, utilizzate a fini di abitazione principale e acquistate autonomamente in luogo di soluzioni abitative di emergenza.