Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti e dopo il capoverso 2-bis inserire il seguente:
2-ter. Per gli interventi di riparazione e miglioramento sismico o ricostruzione relativi a danni gravi o crolli degli edifici di civile abitazione o produttivi, la quota minima di contributo destinata alle opere strutturali, relative alla realizzazione delle strutture, alla riparazione del danno, al rafforzamento locale o al miglioramento sismico dell'edificio è pari al 25 per cento del costo complessivo ammissibile a contributo. Per gli edifici con danni lievi, così come classificati dalle ordinanze per la ricostruzione, non è prescritto alcun limite minimo del valore del costo delle strutture rispetto a quello delle finiture e impianti.