Sostituirlo con il seguente:
Art. 19-terdecies.
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 83:
al comma 3, lettera e), le parole: «non supera i 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non supera i 100.000 euro»;
il comma 3-bis è abrogato;
b) all'articolo 91, il comma 1-bis è abrogato.
2. Gli articoli 25 e 28 della legge 17 ottobre 2017 sono abrogati.