Dopo l'articolo 19-terdecies, aggiungere il seguente:
Art. 19-terdecies.1.
(Modifica all'articolo 12 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di requisiti per l'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti).
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è abrogata.