Dopo l'articolo 19-quinquiesdecies, aggiungere il seguente:
Art. 19-sexiesdecies.
(Indennizzi per le aziende commerciali in crisi).
1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, con le medesime modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.